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ItaliaOggi: “Alle ASD non conviene diventare enti del terzo settore” a cura di Leonardo Ambrosi con il commento di Guido Martinelli

In allegato pubblichiamo l’articolo di ItaliaOggi “Alle ASD non conviene diventare enti del terzo settore” scritto da Leonardo Ambrosi e commentato da Guido Martinelli apparso il 20/02/2021 sul quotidiano economico finanziario di Milano. 

Nell’attesa di capire quale sarà la sorte della riforma dello sport, la possibile imminente entrata in vigore del Runts ripropone il tema della opportunità o meno per il mondo dei sodalizi sportivi dilettantistici di accedere alla disciplina del terzo settore.

Se numerose sono state le sirene che, fino ad oggi, hanno cantato in favore di questo passaggio, i consulenti iscritti all’ associazione dei professionisti del terzo settore e dello sport hanno, invece, fino ad oggi cercato di esaminare, privi come sono di interessi di parte, in maniera oggettiva le prospettive che vengono offerte dal rimanere solo iscritti al registro Coni (e, quindi, godere esclusivamente della disciplina prevista per le sportive) o presentare domanda di iscrizione anche al Runts.

In questo contributo, pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi”, il Presidente della associazione evidenzia alcuni aspetti per i quali appare ancora opportuno attendere alcuni ulteriori passaggi prima di prendere una decisione definitiva in un senso o nell’altro.

Si ricorda che mentre le ASD potranno scegliere liberamente in quale dei settori del runts potersi iscrivere, per le SSD la scelta sarebbe obbligata: potranno entrare nel terzo settore solo diventando imprese sociali e, quindi, con la perdita della defiscalizzazione ai fini dei redditi delle quote versate dai tesserati iscritti ai corsi sportivi.

Analogamente, la mancata pubblicazione del decreto sulle attività diverse del terzo settore addirittura non consente di sapere se le nostre sportive potranno mai entrare nel terzo settore. Infatti in tutti i casi in cui gli incassi prevalenti appaiono essere quelli del posto di ristoro, della pubblicità e sponsorizzazione, l’ipotesi che questi, essendo prevalenti sulla attività di interesse generale (pratica sportiva dilettantistica) non consentano di accedere al terzo settore è alta.

Come si vede ancora troppe carte coperte sulla disciplina del terzo settore per poter consentire alle sportive una scelta consapevole

Guido Martinelli



Di seguito l’articolo a cura di Leonardo Ambrosi, Tributarista e Presidente dell’Associazione dei Professionisti del Terzo Settore e dello Sport.


Sono poco più di centomila le Associazioni sportive potenzialmente interessate a divenire enti del Terzo settore (ets); ma quali i pro e i contro? 

Le associazioni (asd) e le società sportive (ssd) non sono fra i soggetti ricompresi tra gli ets; vero è invece che (art 5 Dlgs 117) gli ets possono svolgere attività sportiva dilettantistica, purché in via esclusiva o principale.

L’Agenzia delle Entrate (Circolare 18/2018) ha chiarito che le asd e le ssd senza fini di lucro potranno conservare le attuali agevolazioni fiscali riservate loro ovvero, qualora decidessero di entrare a far parte del ts, fruire dei benefici fiscali per tali enti, rinunciando alle agevolazioni delle sportive.

Quali le agevolazioni che le asd andrebbero a perdere qualificandosi come ets?

In primis la decommercializzazione dei proventi incassati dai soci e dai tesserati per prendere parte alle attività istituzionali sia ai fini ires (art. 148 tuir), che iva (art. 4 dpr 633/72), salvo che non si qualifichino pure come aps (associazione di promozione sociale), visto che si applicherebbe (art. 85 del cts) un’identica agevolazione che oggi non si estende ai tesserati. A questo proposito si ricorda che tutta la disciplina fiscale del ts è soggetta a condizione sospensiva legata alla autorizzazione della U.E.; quindi non si ha alcuna certezza che le norme oggi indicate nel titolo X del cts (codice ts) siano quelle che saranno successivamente applicabili.

 Infine, una volta nel runts (registro unico nazionale del terzo settore), nel caso in cui si volesse uscirne la sportiva sarà costretta a devolvere l’incremento patrimoniale acquisito nel periodo di iscrizione al runts medesimo.

In secondo luogo perderebbero le agevolazioni ex lege 398/91 (determinazione forfettaria del reddito e dell’Iva, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili); esiste tuttavia la possibilità di ricorrere ad un analogo regime fiscale purché si qualifichino come aps e presentino ricavi commerciali inferiori a 130.000 euro (art. 86 del cts).

Un’ulteriore riserva è stata posta da tempo circa il rischio per le Asd/ssd di perdere i benefici dei compensi sportivi, costituiti da un trattamento fiscale agevolato ex art. 67 del tuir.

Il cts ha introdotto una definizione di volontario, chiarendo che lo stesso non può percepire rimborsi forfettari; si potrebbe quindi concludere che i percettori di compensi sportivi non possano essere qualificati come volontari.

Il problema  che si pone dunque è: per essere aps appare necessario che l’attività dei volontari sia prevalente. Ma chi sono i volontari in una sportiva? L’art. 17 del cts prevede che i volontari debbono svolgere la loro attività in favore della comunità e del bene comune per fini di solidarietà. Ma nelle sportive, gli atleti o i dirigenti svolgono tale attività per soli fini di solidarietà? In sintesi, chi sono i volontari in una sportiva ai sensi della norma citata?

Si aggiunga poi il fatto che nelle asd tutti gli associati possono percepire compensi, nelle sportive aps i soggetti remunerati non possono essere superiori al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento degli associati; la strada per diventare aps pare così preclusa a molte sportive.

Ancora: gli ets con proventi, anche solo istituzionali, superiori a 220 k/anno, sono tenuti a redigere il bilancio con stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione; di fatto viene imposto di adottare un impianto di contabilità ordinaria; gli ets poi che abbiano realizzato ricavi (di qualsivoglia natura) superiori a 100 k/anno devono depositare il bilancio presso l’istituendo registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare sul sito internet i compensi a qualsiasi titolo corrisposti ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo.

Soggetti poi all’obbligo assicurativo sono i volontari degli ets per la responsabilità civile; questo obbligo non sussiste per le sportive anche se fsn e eps offrono forme assicurative che ricomprendono RC del sodalizio e degli addetti.

Altro obbligo è quello che, ricorrendone i presupposti, gli ets debbano nominare l’organo di controllo ai sensi dell’art. 2397 del CC.

Pare del tutto evidente che, allo stato attuale delle cose, le problematiche fiscali ed amministrative, le incertezze sull’applicabilità dei compensi sportivi, unitamente ad un sicuro aggravio di costi, derivante anche da una doppia iscrizione ai Registri Coni e Runts, sconsigliano le associazioni sportive di divenire ets.


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