L’E-COMMERCE NELL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DILETTANTISTICO
28 Luglio 2019Compensi sportivi agli istruttori di nuoto: una recentissima sentenza che fa discutere
31 Luglio 2019Il Coni è sport ma lo sport è solo Coni?
– Dimmi, Grillo, e tu chi sei?
– Io sono il Grillo parlante, e abito in questa stanza da più di cent’anni.
– Oggi però questa stanza è mia – disse il burattino – e se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito, senza nemmeno voltarti indietro.
– Io non me ne andrò di qui, – rispose il Grillo – se prima non ti avrò detto una gran verità.
Una gran verità è come una dimostrazione matematica, ovvero un processo di deduzione che, partendo da premesse assunte come valide (ipotesi) o da proporzioni dimostrate in virtù di queste premesse, determina la necessaria validità di una nuova proposizione in virtù della (sola) coerenza formale del ragionamento.
Cosa accadrà quando sarà attivato il Runts e la disciplina degli enti iscritti sarà diversa e inconciliabile con quella applicabile dagli enti “sportivi” iscritti al Registro Coni?
L’Avvocato Guido Martinelli, qui, nelle vesti del Grillo parlante, ci dimostra con logica ferrea e matematica, l’impossibilità di stare con un piede in due scarpe!
“In questa “fredda” domenica di fine luglio, da vecchio ex docente di legislazione sportiva, ricordando che a lezione avevo sempre sostenuto che fuori dal Coni non potesse esistere attività riconosciuta come “sportiva” mi sono andato a rileggere lo statuto del Coni.
Questo perché ad aprile il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in un suo documento sulla riforma del terzo settore aveva scritto che gli enti iscritti al RUNTS (registro unico nazionale terzo settore) potevano fare, qualificandola come attività di interesse generale “sportivo – dilettantistica”, anche discipline non riconosciute come tali dal Coni. Concetto ripreso, anche recentemente, da illustri studiosi della materia.
Cosa dice lo statuto del Coni che, ricordo, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri?:
“Art. 1 – Definizione
1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato “CONI”, è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA).
2: Il CONI, regolato dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Carta Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale. Il CONI è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora innanzi “Autorità vigilante”).
Art. 2 – Funzioni di disciplina e regolazione
1. Il CONI presiede, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale.
2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive
3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione
…..
5. Il CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale
Art. 3 – Funzioni di gestione
1. Il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l’integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali.
Art. 4 – Principio di autonomia sportiva
1. Il CONI svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale “CIO”. “
Quindi, se capisco bene, e se la demenza senile non ha iniziato i suoi malefici effetti, se il Coni è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, di “tutte le attività sportive”, ivi comprese quelle c.d. sociali (vedi art. 3), fino a quando non sarà modificato il testo dello statuto del Coni, autonomo sotto questo profilo, chiunque voglia fare un qualcosa da definire come “sport” dovrà farlo assoggettandosi ai deliberati del Coni medesimo.
Pertanto non esiste attività che si possa considerare sotto il profilo normativo quale “sportiva” che non sia quella considerata come tale dal Coni.
Non essendo depositario della verità, mi rendo disponibile ad ascoltare ed esaminare considerazioni “giuridiche” che possano portare a diversa conclusione.
Decreto Melandri:
Articolo 15
Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate
1. Le federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati.
Proseguiamo:
Art. 29 – Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive
1. Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall’ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.
2. Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate.
Per fare le attività qualificabili sotto il profilo normativo come sport devi quindi essere costituito come società o associazione sportiva e avere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni
Anche perché ai sensi dell’art. 7 del d. l. 136 /04
Art. 7.
Disposizioni in materia di attivita’ sportiva dilettantistica
1. In relazione alla necessita’ di confermare che il CONI e’ unico organismo certificatore della effettiva attivita’ sportiva svolta dalle societa’ e dalle associazioni dilettantistiche
Ne deriva che allo stato attuale della Legislazione non esiste una attività qualificabile come sportiva che non sia all’interno di quelle riconosciute dal Coni e svolta da associazioni e società sportive dilettantistiche.
A questo punto arriva il Codice del terzo settore. Tra le attività di interesse generale è prevista anche l’attività sportiva dilettantistica. Era già accaduto con il d. lgs. 460/ per le onlus.
Non vi è dubbio che, fino a quando non sussisterà contrasto normativo tra enti iscritti a più registri, nulla quaestio.
Cosa accadrà invece quando sarà attivato il Runts e la disciplina degli enti iscritti sarà diversa e inconciliabile con quella applicabile dagli enti “sportivi” iscritti al Registro Coni?
Parliamone pure, ma partendo dal presupposto che, fin a quando le norme citate non saranno variate, bisognerà poter dimostrare per fare sport in senso tecnico – giuridico o che si sia regolarmente iscritti al registro Coni o, in alternativa, che le tesi del grillo parlante siano sbagliate. Tertium non datur!
Al Lettore la scelta!
Guido Martinelli, Avvocato
Bologna, 28 luglio 2019, ore 20.30