PER GLI ENTI NON PROFIT ATTIVITA’ COMMERCIALE NON SIGNIFICA SCOPO DI LUCRO
9 Luglio 2019
ULTIMA ORA: RICONOSCIUTA PER LA PRIMA VOLTA IN UN CCNL LA FIGURA DEL COLLABORATORE SPORTIVO
13 Luglio 2019
PER GLI ENTI NON PROFIT ATTIVITA’ COMMERCIALE NON SIGNIFICA SCOPO DI LUCRO
9 Luglio 2019
ULTIMA ORA: RICONOSCIUTA PER LA PRIMA VOLTA IN UN CCNL LA FIGURA DEL COLLABORATORE SPORTIVO
13 Luglio 2019

Corrispettivi telematici – Obbligo per i sodalizi sportivi dilettantistici

Giancarlo Romiti, Commercialista in Rapallo (GE), e Professionista del Terzo Settore e dello Sport, con un approfondimento essenziale, ma completo, ci guida agli obblighi in capo ai sodalizi sportivi in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Dal 1° luglio 2019 gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate di cui all’art 22 DPR 633/72, con volume d’affari conseguito nel 2018 superiore ad € 400.000, hanno l’obbligo, ex art 2, comma 1, Dlgs 127/2015, modificato dall’art 17 D.L 119/2018,  di memorizzare elettronicamente i dati inerenti ai corrispettivi giornalieri incassati che, nel rispetto massimo – 12 gg – dei nuovi termini indicati dal D.L 34/201 (Decreto Crescita), devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate (AdE).

E’ bene precisare che, con CM 15/E/2019 del 29.06.2019, l’AdE ha sancito una moratoria sanzionatoria di sei mesi, di fatto una proroga, a condizione che la trasmissione dei dati avvenga, pur sempre nel rispetto delle scadenze ordinarie previste per le liquidazioni iva, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Con il 2020 l’obbligo di cui sopra sarà generalizzato a prescindere dal volume d’affari realizzato.

Con il provvedimento n° 99297 del 18.04.2019 l’AdE ha dettato le relative specifiche tecniche, mentrecon il DM del 10.05.2019 sono stati individuati i soggetti esonerati tra cui, alle lettera a),  rientrano gli enti no profit in 398, realtà per cui non vi è alcun obbligo di certificare le somme incassate.

In questa prima fase, nel silenzio della norma, l’Amministrazione Finanziaria, con RM 47/E dell’8 maggio 2019, ha inoltre chiarito che, nel caso di contemporaneo svolgimento di attività di commercio al minuto o assimilate ed altre attività soggette a fatturazione, la soglia dei 400.000 deve essere verificata sulla base del volume d’affari complessivo e non solo sulla quota inerente le operazioni rese nell’ambito del commercio al minuto.

In tal caso è dunque evidente che asd/ssd che non usufruiscono del regime di favore ex L. 398/91, dal 1° luglio 2019, o dal 1° gennaio 2020, hanno, o avranno, l’obbligo, ad esclusione delle cosiddette entrate istituzionali, di memorizzazione e successiva trasmissione telematica dei proventi commerciali incassati.

Per coloro che non hanno ancora installato uno specifico apparecchio l’AdE, in data 5 luglio, con nota prot. n. 236086/2019 allegata, ha emanato le seguenti tre modalità per la comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri:

1) servizio web all’interno del portale fatture/corrispettivi che consentirà il caricamento (upload) di un file, anche compresso;

2) servizio web all’interno del portale fatture/corrispettivi che consentirà, in alternativa, la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri;

3) trasmissione via internet (web service) tramite connessione sicura (https o sftp).

L’invio potrà essere effettuato direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Si ricorda che è possibile dialogare o chiedere consulenza su questo e su altri argomenti al Dott. Giancarlo Romiti prenotando un incontro in VIDEOCONFERENZA (https://professionistiterzosettore.com/videoconferenze/); per conoscere condizioni e modalità potete scrivere a info@professionistiterzosettore.com


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *