Partendo dal presupposto di quanto previsto dal Codice Civile, ovvero che, in tema di responsabilità solidale, personale e illimitata prevista dall’art. 38, il creditore (anche l’Erario per tributi) di una Associazione non riconosciuta abbia titolo per agire, a sua discrezione, nei confronti dell’Associazione o, alternativamente, nei confronti del patrimonio della persona fisica (legale rappresentante o comunque di chi abbia agito in nome e per conto dell’Associazione), gli Autori dell’articolo pubblicato oggi sulla rivista telematica Euroconference News, Enti Non Commerciali, Guido Martinelli, Professionista del Terzo Settore e dello Sport, e Marilisa Rogolino, Avvocati Associati In Bologna, si chiedono se il suddetto principio, consolidato nella Giurisprudenza della Suprema Corte, muti dopo l’intervento ad opera del D.Lgs, 117/2017 (codice del terzo settore).
Mutatis mutandis, ci piace con
l’occasione ricordare come Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa segni un
passaggio epocale per i soci amministratori delle S.r.l; con l’introduzione infatti dell’art. 387, la
responsabilità degli amministratori della società a responsabilità limitata muta
venendo introdotto un criterio di liquidazione dei danni sequenziale
all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società.
Sinteticamente, viene introdotto nell’art. 2476 c.c. un nuovo sesto comma il
quale prevede che “essi rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza
degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio
sociale”. Si ricava che l’azione di responsabilità contro gli amministratori
possa essere promossa, oltre che da ciascun socio, anche dai creditori della
società quando il patrimonio sociale
risulterà insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Conseguentemente gli amministratori saranno ritenuti responsabili quando effettivamente manchi un assetto organizzativo, amministrativo, contabile adeguato.
Corollario a quanto detto è viepiù la necessità di figure altamente professionali, come quella del Commercialista, che finora è sempre stata percepita dall’imprenditore, profit e non profit, come un mero annotatore e trasmettitore di dati, mentre in realtà occorrerebbe mutare radicalmente la cultura di percezione della competenza professionale, molto spesso legata al mero “prezzo” praticato.