IL GRILLO PARLANTE
6 Gennaio 2019PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLE IMPRESE SOCIALI E ALLE COOPERATIVE SOCIALI
6 Gennaio 2019IL RITORNO DEL GRILLO PARLANTE
Torna il Grillo Parlante, con la sua “coscienza scocciatrice”, sempre presente nei momenti nei quali troppi “Pinocchi” vogliono occupare la scena; il personaggio di Collodi rappresenta la saggezza delle persone di buon senso impersonando la voce della coscienza che cerca di orientare Pinocchio verso le scelte giuste.
“Ho passato
queste vacanze nel tentativo disperato di capire gli oltre mille commi
della legge di bilancio 2019. Consentitemi tra le mille, due riflessioni curiose: la prima
Il comma 51 reca l’abrogazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 601/73. La
norma consentiva la riduzione al cinquanta per cento dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche (oggi Ires) nei confronti degli enti di
assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti
di assistenza e beneficienza, enti culturali in genere dotati di
personalità giuridica. La reazione del mondo del volontariato
all’entrata in vigore di questa norma che limita le agevolazioni agli
enti è stata molto forte tanto da indurre illustri esponenti del Governo
a preannunciare una “marcia indietro” con un futuro provvedimento
legislativo teso a ripristinare l’agevolazione che comunque oggi è da
intendersi abrogata.
Non ho trovato scritto da nessuna parte, però,
che la norma non avrebbe comunque trovato applicazione nei confronti
degli enti del terzo settore, in virtù di quanto previsto dal comma
quinto dell’art. 89 del codice del terzo settore (D.P.R. 117/17) a
decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della
Commissione europea di cui all’art. 101 comma 10 del codice citato e
comunque non prima del periodo di imposta successivo alla operatività
del registro unico nazionale del Terzo settore. E, pertanto, a regime
sarebbe stata operativa solo per quegli enti dotati di personalità
giuridica e che non fossero entrati nel terzo settore. Le polemiche che
ci sono state oggi perché non ci sono state quando l’abrogazione era e
rimane decisa per gli enti del terzo settore? Quali saranno gli enti tra
quelli ricompresi nel campo d’azione di questa norma che non
diventeranno enti del terzo settore?
Altro problema al comma 1022.
Vengono inseriti tra gli enti associativi che potranno beneficiare della
decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e
tesserati di cui all’art. 148 co. III Tuir anche “le strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico
interesse”
Essendo un provvedimento per il quale è stata prevista
una copertura di soli 300.000 euro annui non dovrebbe essere attività
molto diffusa ma, la domanda sorge spontanea: quali saranno gli
effettivi beneficiari di questa agevolazione? Quale manina è intervenuta
qui?”
Guido Martinelli