La prima bozza del decreto legislativo contenente il testo unico sullo sport – I° parte – a cura di Guido Martinelli
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Torna Il Grillo parlante… e propone una medicina per numerosi contenziosi

 

Molte persone sono convinte che il silenzio sia un vuoto da riempire ad ogni costo, anche se non c’è niente di importante da dire.

Lo scenario oscurantista che ha sin qui accompagnato e continua da anni ad accompagnare i tentativi di riforma dello Sport, ha favorito il proliferare di una pandemia contagiosa, pandemia che  prende soprattutto la mente. E questa del pensiero è la più grande e devastante delle pandemie perché tutti si sentono autorizzati a proferire le proprie sentenze in materia di cui, spesso, poco o nulla sanno.

La legge delega di riforma sullo sport è arrivata forse al capolinea: il ministro Vincenzo Spadafora,  ci ha messo, in tutta onestà, un grosso impegno e tantissima buona volontà ma ha trovato l’opposizione non solo dei presidenti delle Federazioni sportive, con qualche distinguo più formale che sostanziale, ma soprattutto di due partiti di maggioranza, Pd e Italia Viva. I Cinque Stelle si sono arroccati (soprattutto) sul limite ai mandati, un falso problema ormai visto che numerosi presidenti di lunghissimo corso sono già stati rieletti. Il Pd d’altronde non avrebbe mai rinunciato alla legge Lotti. Ma ci sono anche altri argomenti del testo che hanno impedito di trovare una visione condivisa. Spadafora, cui l’indole presenzialista non è certo mancata, ha sentito tutti, proprio tutti, ma alla fine, forse, ha scelto i consiglieri sbagliati, finendo per flirtare con il Terzo Settore alla ricerca di un consenso che andava scemando, nonostante, ripeto, una costante e studiata presenza sui social da fare invidia ai Ferragnez

L’attuale clima di incertezza ed i dati quotidiani sempre più allarmanti sul diffondersi della pandemia, non aiutano di certo ad essere propositivi, cosicché Riforme dello Sport e del terzo Settore, con le loro irrisolte contraddizioni ed ambiguità,  nella testa delle Associazioni e dei loro rappresentanti, preoccupati per la loro stessa sopravvivenza, appaiono lontane e di certo non ne viene favorito un dinamico dialogo costruttivo.

Dopo un lungo, sofferto, rumoroso silenzio, ritorna il Grillo Parlante e prova a proporre una soluzione “compatibile con il sistema”, ma di sicuro “impatto positivo per le asd e ssd”. Un piccolo raggio di luce nella lunga notte dell’Associazionismo sportivo e no.

Mentre nelle stanze romane proseguono gli approfondimenti per il varo del decreto di riforma dello sport, noi poveri operatori sul territorio ci sforziamo di cercare soluzioni compatibili con il sistema ma di sicuro impatto positivo per le asd e ssd.

Provate a seguire questo ragionamento.

Primo step

Una legge dello Stato, la n. 86/19, legge che contiene la delega al Governo per l’emanazione del testo unico sullo sport, prevede (art. 5 punto 1):

“il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data ……………..uno o più decreti legislativi…………. secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  1. riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

…… »

Quindi definizione acclarata di sport come effetto benefico preventivo sulla salute dei cittadini.

Secondo step

L’agenzia delle entrate, con risposta a interpello n 459 del 9 ottobre 2020 scrive:

Nella documentazione del contesto in cui le prestazioni mediche sono rese, …. deriva che le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico non ne consegue necessariamente che lo scopo terapeutico di una prestazione debba essere inteso in un’accezione particolarmente rigorosa…… Al riguardo, la medesima Corte, nella sentenza 10 settembre 2002, causa n. C141/01, ha stabilito che “le prestazioni mediche effettuate a titolo di prevenzione possono beneficiare di prevenzione possono beneficiare di esenzione (…) anche nel caso in cui appaia che le persone che sono state oggetto di esami o di altri trattamenti medici a carattere preventivo non soffrono di alcuna malattia o anomalia di salute”.

Dalla contorta risposta all’interpello, dunque, si potrebbe giungere alla conclusione che alle prestazioni sportive si possa applicare l’esenzione iva di cui all’art. 10, punto 18 del DPR 633/72 e successive modificazioni.

A questo punto, dobbiamo anche ricordare che  la Direttiva Comunitaria, allorché parla di IVA applicata alle attività sportive, parla di esenzione e quindi confermerebbe l’assunto. Finalmente, se così fosse, avremmo risolto un’ importante questione oggetto fino ad oggi di numerosi contenziosi.

Il tutto senza maggiori costi per l’Erario in quanto, legittimamente o meno, sino ad oggi, si è quasi sempre applicata l’esclusione da IVA ex art. 4, comma 4, del DPR 633/72″.

Guido Martinelli, Avvocato

Bologna, 11 ottobre 2020, ore 18.30


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