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ULTIME NOTIZIE: DECRETO LEGGE 23 DELL’8 APRILE 2020

E’ stato pubblicato nella G.U. 94 del giorno 8 aprile 2020 il decreto legge 23 che contiene ulteriori misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per gli effetti del contagio da corona-virus.

Il decreto entra in vigore oggi 9 aprile 2020.

Esso contiene numerose misure nuove e proroghe o estensioni di interventi già inseriti nei precedenti decreti d’urgenza emanati a seguito dell’emergenza virus.

Settore creditizio: da ulteriori sostegni in funzione dell’accesso al credito (anche per professionisti) mediante ulteriori garanzie assunte da enti del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, fino ad alcune semplificazioni nelle istruttorie sui finanziamenti; viene assicurato un accesso più rapido al credito se il titolare di partita Iva presenta taluni parametri di fatturato e dimostra una flessione di ricavi che, a seconda dei casi, varia dal -33% al -50%.

Settore imprenditoriale e societario: l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa (D.Lgs. 14/2019) è differita al 1/9/2021; le perdite d’esercizio rilevate sugli esercizi chiusi entro il 31/12/2020 non attivano le clausole di ricostituzione urgente del capitale né di convocazione “senza indugio” dell’assemblea; tali perdite non pongono la società in stato di liquidazione e non compromettono la continuità aziendale; i finanziamenti dei soci perdono temporaneamente il vincolo della postergazione; i termini di adempimento nel concordato preventivo e nella ristrutturazione dei debiti sono prorogati di sei mei e fino al 30 giugno le istanze di fallimento sono improcedibili; le scadenze di pagamento dei titoli di credito (es. cambiali) sono sospese fino al 30 aprile e l’elenco dei protesti non viene aggiornato.

Settore sportivo: fino al 31 dicembre, l’Istituto per il Credito Sportivo è autorizzato a erogare prestiti anche al fine di garantire liquidità a FNS, DSA, EPS, ASD, SSD (è istituito uno stanziamento di 30 milioni di euro); i contributi in c/interessi sono erogabili anche per i prestiti finalizzati alla liquidità (stanziamento 5 milioni di euro).

Settore tributario: sospesi i versamenti di Iva, ritenute alla fonte e contributi previdenziali nei mesi di aprile e maggio, a seconda di alcuni parametri legati all’entità e all’andamento  del fatturato del soggetto interessato; i pagamenti sospesi sono riversati al 30 giugno, in unica soluzione o in cinque rate mensili.

Chi ha sospeso i pagamenti contributivi deve essere censito all’agenzia delle entrate attraverso segnalazione di Inps, Inail o altri enti previdenziali.

Gli intermediari del commercio con ricavi 2019 non superiori a 400mila euro e senza dipendenti possono incassare le loro provvigioni senza applicazione della ritenuta d’acconto da parte del committente.

Il termine di rimessione in termini per i versamenti non eseguiti, già previsto al 20 marzo (art. 60 D.L. 18/2020) è differito al 16 aprile.

Il termine di trasmissione delle CU (Certificazioni Uniche del sostituto di imposta) è differito al 30 aprile; le deleghe che il contribuente deve conferire all’intermediario telematico per gli adempimenti fiscali e previdenziali possono essere attribuite anche per via telematica.

Nei prossimi giorni i Professionisti del Terzo Settore e dello Sport provvederanno a chiarire singoli aspetti dell’importante provvedimento d’urgenza emanato ieri dal Governo.

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