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Compensi sportivi agli istruttori di nuoto: una recentissima sentenza che fa discutere

Arginare il contenzioso e definire il campo di applicazione dell’art. 67 comma I lett. m): erano questi gli obiettivi dei più recenti documenti di prassi, dalla circolare ministeriale del 21/2/2014 alla più nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1/2016. Non disponendo di dati statistici, è impossibile stabilire se e quale effetto tali indicazioni abbiano determinato sui contenziosi e sulle ispezioni che coinvolgono i sodalizi sportivi e pertanto non rimane che affidarsi alla percezione che deriva dalle pronunce che si susseguono nel panorama della giurisprudenza di merito. Se da un lato sono sempre più numerose le sentenze che riconoscono l’area lavorativa speciale per le collaborazioni sportive dilettantistiche –  come da ultimo Corte d’Appello di Venezia n. 152/2019, sul filone inaugurato nel 2014 dalla corte fiorentina e seguito anche dalla corte milanese – non mancano esempi di decisioni assai più restrittive.

Biancamaria Stivanello, Avvocato con Studio in Padova e Professionista del Terzo Settore e dello Sport, della quale, da ultimo, ci piace ricordare il recente commento alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Sezione Lavoro, n. 152 del 13 giugno 2019, pubblicato su Fiscosport dell’11 luglio u.s., analizza questa volta, con la consueta perizia, la sentenza n. 79/2019 della Corte d’Appello di Campobasso pubblicata il 24 luglio u.s., e con la quale si nega l’applicazione dell’art. 67, comma 1, lettera m, del TUIR ai compensi erogati da una Associazione Sportiva Dilettantistica agli Istruttori dei corsi di nuoto.

La Corte d’Appello di Campobasso con sentenza n.79/2019 pubblicata il 24 Luglio 2019, ha negato l’applicazione dell’art.67 comma I lett.m) t.u.i.r. ai compensi erogati da una a.s.d. agli istruttori dei corsi di nuoto confermando l’assoggettamento a contribuzione INPS (ex gestione ENPALS) pretesa dall’ente a seguito di verbale unico di accertamento.

Ritiene la Corte che l’iscrizione al CONI e il conseguente riconoscimento della qualifica di società sportiva non sia sufficiente a qualificare come esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica quella prestata dagli istruttori e che pertanto nel caso di specie non sia applicabile la norma agevolativa in quanto l’attività dell’associazione, che gestisce tre impianti natatori, presenta “profili squisitamente commerciali come si evince dalla natura dei corsi che vi si organizzano (corsi baby, corsi acquaticità, corsi bambini e ragazzi, corsi aquagym, corsi adulti, corsi adulti intensivo, lezioni individuali, nuoto libero)”. La circostanza che le prestazioni rese dagli istruttori coincidano con la stagione natatoria da settembre a luglio configura “una ulteriore conferma della estraneità dell’attività degli istruttori all’attività sportiva dilettantistica della società”. In altri termini, ancora più chiari, la Corte afferma espressamente che l’organizzazione di corsi di nuoto, da presumersi a pagamento, non rientri nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.

A sostegno della motivazione la Corte d’Appello richiama il recente arresto dei giudici di legittimità (Cass. sez.I ordinanza n.11492/2019) secondo il quale “l’esenzione contributiva prevista in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipende non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro, il cui onere probatorio incombe all’interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, del riconoscimento da parte del CONI

Anche la decisione di primo grado  – Tribunale di Campobasso, sez. lav.20/3/2018 –  era stata sfavorevole all’associazione sportiva, seppure con motivazione parzialmente diversa: il giudice di prime cure aveva escluso il regime agevolativo sul presupposto che la prestazione resa dagli istruttori rivestisse le caratteristiche della professionalità perché svolta in maniera continuativa, a fronte di compensi non marginali e del possesso del brevetto federale, mentre la Corte sposta il fondamento della pronuncia, dalla natura professionale delle prestazioni al difetto del presupposto del carattere dilettantistico dell’attività, ritenendo che l’organizzazione di corsi di nuoto non realizzi l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica richiesto dall’art. 67 comma I lett.m) t.u.i.r..

Entrambe le motivazioni sollevano non poche perplessità, soprattutto perché l’associazione in questione opera anche come scuola nuoto federale, fatto che evidentemente non è stato adeguatamente considerato dai giudicanti.  In particolare, non convincono né il passaggio della prima decisione sul possesso delle qualifiche e dei titoli abilitanti quale indice di professionalità –  in aperto contrasto con quanto affermato dalla Circolare n.1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro –  né il fondamento della seconda che in definitiva disconosce la natura sportiva dilettantistica dei corsi di nuoto, anche di quelli autorizzati e regolamentati come scuola nuoto federale, in violazione dell’art.35 comma V D.L. 207/2008 che con norma di interpretazione autentica ha ricompreso nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica la formazione e la didattica.

Dunque se la decisione di primo grado risultava appiattita sulle tesi dell’ente previdenziale risalenti alla circolare Enpals n.13/2006 sugli indici di professionalità, la sentenza d’appello sottende implicitamente una nozione di sport dilettantistico circoscritta all’agonismo, ampiamente superata dai documenti di prassi (Agenzia Entrate Risoluzione n. 38/E del 17/5/2010 – Enpals, circolare n.18 del 9/11/09) che hanno sdoganato le attività didattiche ancorché non collegate e non funzionali allo svolgimento di manifestazioni sportive nonché dall’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza. Sotto questo profilo la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso può considerarsi una pronuncia isolata, arroccata su posizioni minoritarie risalenti al decennio scorso ma che non per questo desta minore preoccupazione;  anzi, può considerarsi emblematica delle incertezze e delle difficoltà interpretative che derivano dalla mancanza di una disciplina organica e sostanziale dei rapporti di collaborazione sportiva e di una definizione positiva di sport dilettantistico.

Vedremo se e come i contenuti del Registro 2.0 potranno avere rilievo in sede contenziosa per attestare e documentare l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica – in particolare con riferimento alle attività didattiche – ma soprattutto quali scelte concrete verranno operate dal legislatore con l’avviata riforma del DDL di iniziativa governativa Deleghe al governo e altre disposizioni in materia di  ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazioni approvato in prima lettura dalla Camera e il cui esame è attualmente in corso al Senato. Che sia la volta buona?

Si ricorda che è possibile dialogare o chiedere consulenza su questo e su altri argomenti all’Avvocato Biancamaria Stivanello prenotando un incontro in VIDEOCONFERENZA (https://professionistiterzosettore.com/videoconferenze/); per conoscere condizioni e modalità potete scrivere a info@professionistiterzosettore.com



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