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ULTIMA ORA: RICONOSCIUTA PER LA PRIMA VOLTA IN UN CCNL LA FIGURA DEL COLLABORATORE SPORTIVO

Oggi, 12 luglio, per la prima volta in un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, è stata riconosciuta la figura del “Collaboratore sportivo”, prevedendosi un espresso richiamo ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici di cui all’art. 67, comma 1, lettera m, del T.U.I.R.

Con ciò, detta figura, potrà fruire delle risorse di welfare, fino ad oggi riservate ai lavoratori dipendenti, come l’assistenza sanitaria integrativa o l’indennità previste dal sistema bilaterale.

Il Contratto collettivo, i cui destinatari sono i lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive, e che entrerà in vigore il 1° agosto con validità sino al 31 luglio 2022, è stato sottoscritto, da una parte da ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), MSA (Manager Sportivi Associati), CNS LIBERTAS (Centro Nazionale Sportivo Libertas), CONFLAVORO PMI (Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese), FIS (Federazione Italiana dello Sport), e dall’altra parte da FESICA-CONFSAL (Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato); da ricordare fra i sottoscrittori l’accordo, in quanto aderente a CONFLAVORO PMI, la presenza della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri).

Sulla consapevolezza della novità introdotta ne devono essere stati ben convinti gli estensori del documento considerato che ne dedicano l’intera premessa laddove affermano, nell’inserire nella classificazione del Personale la figura del Collaboratore sportivo, nei modi e limiti stabiliti dalla normativa vigente, “che non sussistono impedimenti giuridici alla elaborazione di un contratto di lavoro atipico o sui generis ovvero non espressamente disciplinato dal diritto civile bensì creato nel caso di specie dallo stesso CCNL in base alle esigenze delle parti”, ………così che “non potrà disconoscersi legittimità e tutela ad una ipotesi di contratto di lavoro atipico finalizzata ad allargare ulteriormente la platea delle tutele”.


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